Carta Dei Diritti e dei Doveri MIUR

Art. 1 - La Comunità scientifica

Sapienza Università di Roma (denominazione giuridica Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in seguito: l’Università) è parte della comunità scientifica internazionale e ne condivide i fini, i principi ed il metodo, avendo come obiettivo quello di trasmetterle conoscenze e di concorrere al progresso delle scienze. Essa si costituisce al di sopra dei confini delle nazioni e delle confessioni religiose, di ogni forma di discriminazione di censo, di genere o altro. Ha come metodo il confronto costruttivo, il rigore nella definizione delle ipotesi e nella loro verifica; si caratterizza per l’integrazione delle diverse componenti universitarie. La comunità scientifica dell’Università considera la trasmissione e la costruzione del sapere frutto del lavoro comune di docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e di quanti a diverso titolo operano in essa e per essa. La costruzione e la trasmissione del sapere si realizzano attraverso lo studio, l’insegnamento, la ricerca ed il dialogo costante tra le generazioni e con la comunità territoriale di riferimento. Ciascuna componente è chiamata a contribuire, secondo le sue funzioni e caratteristiche, al conseguimento dei risultati che la comunità si propone; ciascuno è chiamato a partecipare alla vita della comunità, anche attraverso l’espressione del voto.

Art. 2 - Diritti fondamentali

L’Università considera diritti fondamentali delle sue componenti la libertà di pensiero e d’espressione, senza distinzione o discriminazione; la possibilità di valutazione e critica esercitate con rispetto, tolleranza e rigore da parte dei componenti della comunità scientifica; la partecipazione alla vita dell’Università secondo le regole della democrazia e della responsabilità. Sono garantiti i diritti di espressione, di riunione, di associazione e di organizzazione, per il conseguimento dei fini istituzionali dell’Università, da esercitare nel rispetto della comunità accademica. Ogni studente ha diritto di completare il proprio percorso formativo nei tempi previsti e nel rispetto degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dell’Università.

Art. 3 – Informazione e accoglienza

L’Università considera di grande valore la possibilità di accogliere ogni anno studenti della più articolata provenienza possibile e garantisce di conseguenza la diffusione di tutte le informazioni utili ad orientare gli studenti all’inizio del loro percorso universitario e lungo l’iter degli studi con ogni mezzo opportuno. Nelle azioni rivolte a conseguire tale scopo l’Università si impegna a coinvolgere istituzioni scolastiche, enti locali, organizzazioni imprenditoriali e forze sociali. L’Università, gli Atenei federati, le Facoltà, i Corsi di Studio ed i Dipartimenti, ciascuno secondo le proprie specificità, sono impegnati ad utilizzare tutti gli strumenti d’informazione utili al conseguimento degli enunciati obiettivi. A tal fine essi predispongono centri d’orientamento che aiutino gli studenti a scegliere con consapevolezza i percorsi di studio, e percorsi d’accoglienza che aiutino le matricole (in particolare studenti fuori sede e stranieri) ad inserirsi all’interno della comunità. Le Facoltà fanno conoscere tempestivamente, attraverso apposito materiale informativo, le attività didattiche ed i servizi offerti.

L’Università agevola l’accesso alle misure di sostegno economico garantite agli studenti dalle Istituzioni competenti; garantisce agli iscritti l’accesso alla rete informatica e ai siti d’informazione curati dall’Università e dalle Facoltà; trasmette ai mass media un’informazione corretta e puntuale sui servizi offerti. Facoltà e Corsi di Studio, all’inizio di ciascun anno accademico, in collaborazione con i rappresentanti degli studenti, organizzano per i nuovi iscritti incontri di introduzione agli studi universitari; forniscono un’assistenza individualizzata, mediante l’assegnazione alle matricole di docenti come tutor; organizzano corsi di recupero per colmare eventuali difficoltà che provengano dal percorso di studi precedente. I Dipartimenti organizzano incontri in cui vengono presentati: l’attività scientifica in corso, i progetti futuri, le possibilità di fruizione di biblioteche, di musei e di laboratori. L’Università si impegna a rimuovere le barriere architettoniche e strutturali che impediscono la piena fruizione dei servizi e delle attività da parte dei diversamente abili.

Art. 4 - Ricerca e didattica

L’Università favorisce la sinergia di ricerca e didattica. La costante applicazione allo studio e alla ricerca costituiscono ragione e fondamento dell’autorevolezza del corpo docente. Gli studenti hanno diritto ad una didattica per obiettivi culturali, formativi e professionalizzanti qualificati, nei quali il processo formativo sia affiancato alla ricerca.

Ogni studente ha diritto a costruire il proprio sapere critico insieme ai docenti. Al fine di rendere efficace la sinergia tra docenti e studenti, l’Università predispone spazi e occasioni per la costruzione di un patrimonio di conoscenze condivise.

Art. 5 - Forme di partecipazione democratica, doveri

L’Università garantisce forme di partecipazione democratica a tutte le componenti accademiche. Università, Atenei federati, Facoltà, Corsi di Studio e Dipartimenti garantiscono l’attivazione di tutti gli organismi previsti dallo Statuto e dai rispettivi regolamenti; s’impegnano a condurre le consultazioni elettorali con tempestività e a favorire la massima informazione e partecipazione, anche favorendo l’associazionismo studentesco. Le elezioni universitarie per il rinnovo delle rappresentanze studentesche è opportuno che siano tenute nello stesso periodo (election day) e secondo modalità comuni tali da garantire la massima affluenza al voto.

Gli studenti hanno altresì il diritto di partecipare agli organi competenti per la valutazione del sistema formativo e per le decisioni riguardanti l’organizzazione della didattica, nel rispetto del Regolamento di Ateneo. Ogni organismo elettivo e ciascuno dei suoi membri ha il compito di rappresentare e tutelare interessi, diritti e doveri di tutte le componenti accademiche, di esercitare funzioni propositive nei confronti delle strutture di governo dell’Università e di promuovere la diffusione delle informazioni relative agli aspetti decisionali dell’università.

La partecipazione democratica è garantita anche dall’efficienza dell’azione amministrativa, fondata sui principi della trasparenza dei diritti e delle responsabilità, della semplificazione delle procedure e della soddisfazione degli utenti rispetto al servizio offerto. Il diritto d’accesso è regolato dalle leggi vigenti in materia nell’ordinamento dello Stato italiano, e dal regolamento adottato dall’Università.

Gli studenti partecipano responsabilmente alla vita accademica, sia a titolo individuale, che eventualmente come rappresentanti negli organi statutari. Essi hanno il dovere di rispettare lo Statuto dell’Università ed ogni norma regolamentare; essi hanno il dovere di rispettare gli ambienti, le strutture e le attrezzature, condividendo regole di civile convivenza e di rispetto reciproco tra i componenti della comunità accademica.

Art. 6 - Organi di tutela dei diritti:

Sono organi di tutela degli studenti: il Garante dei diritti e dei doveri degli studenti dell’Università; il Difensore degli studenti di ciascuna Facoltà; l’Osservatorio studentesco di Facoltà, da regolamentare da parte dei Consigli di Facoltà. Il Garante dei diritti degli studenti ha la funzione di coordinare l’azione dei Difensori che agiscono nelle singole Facoltà, consultando in merito i rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell’Università e riferendo periodicamente al Rettore della sua attività e dei problemi insorti. Il Garante è nominato dal Rettore, sentiti i Rappresentanti degli studenti negli organi accademici centrali. Il Difensore degli Studenti di ciascuna Facoltà, scelto dal Preside, consultati i Rappresentanti degli studenti, ha il compito di garantire i diritti degli studenti in tutti gli ambiti della vita universitaria, e di garantire l’applicazione dei contenuti della presente Carta. Gli studenti, direttamente o tramite i loro rappresentanti negli organi accademici, possono rivolgere richieste e quesiti ai Difensori con ogni garanzia di riservatezza.I Difensori di Facoltà esercitano la propria azione mediante risposte scritte riservate o mediante audizione o convocazione delle parti interessate.

Art. 7 - Inserimento degli studenti nelle attività di ricerca

L’Università considera suo compito primario la ricerca di base e applicata. Per la partecipazione degli studenti alle attività e progetti di ricerca saranno definite norme che ne regolino le condizioni. L’Università favorisce la partecipazione degli studenti alle attività di ricerca anche con la finalità di preparazione di tesi su basi sperimentali. I regolamenti di Facoltà disciplinano le modalità d’accesso degli studenti a posti predefiniti di stage per attività di ricerca, anche per la preparazione dell’elaborato finale dei diversi cicli formativi.